Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala.
'309
XXIII.
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Di richiedere chi facesse dell' Arie di Calimala, che giuri all' Arte di Calimala.
Siano tenuti i Consoli di Calimala di richiedere e fare richiedere tutti e ciascuno cittadino di Firenze che facessono o facessono fare, o adoperassono o facessono adoperare alcuna cosa dell' Arte de' mercatanti di Calimala, o traffi-cassono d' alcuna cosa che alla detta Arte s' apartenesse , che giurino e sottomettansi e obblighinsi sotto loro e a li Statuti di quest' Arte osservare, come fanno gli uomini di questa Arte; e s'alcuno non venisse a giurare, sia divietato dell' Arte e dal mercatare cogli uomini di quest' Arte. E s'alcuno di quest' Arte o tintore o affettatore a quest'Arte tenuto, dopo '1 divietamento mercatasse con cotale divietato, sia condannato in lib. xxv per ogni volta; e sieno tenuti i Consoli di Calimala, a petizione di ciascuno che 1' addomandasse, ire a la Podestà e Capitano di Firenze, e procurare dinanzi a loro che cotali che facessono della detta Arte, sieno costretti a giurare come detto è, o al tutto rimanersi dell' operazione e esercizio della detta Arte : e se i Consoli ciò non facesseno, siano condannati per gli seguenti Consoli in lib. xxv.
XX11II.
Di chi avesse parte in due compagnie.
Se alcune hae o avrà parte in due compagnie o più dell' Arte di Calimala in uno tempo, siano tenuti i Consoli, se d'alcuno dell'una delle dette compagnie fossono richiesti, infra un mese costringerlo con effetto che rimanga so-
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