Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2'jg statuto dell'arte di calimala.
laraente nell'una, e dall'altra si parta; e se infra uno mese, dopo '1 comandamento fatto che si parta dall'una compagnia, non si partirā, sia condannato-per li Consoli in lib. cento: e se i Consoli ciō non facessono, caggiano in pena di soldi cento per ciascuno. E le dette cose non s'intendano, se padre e figliuolo o due fratelli carnali fossono 1' uno in una compagnia e 1' altro in altra.
XXV.
Che niuno giuochi in alcuna bottega o fondaco, e d'altre coseche sono tenuti d' osservare chi giace nelle botteghe di
Calimala.
Comandisi per parte de' Consoli a tutti quelli dell'Arte di Calimala che non lascino giucare alcuna persona di "die nč di notte in loro bottega ad alcuno giuoco di dadi o d'altro, ove si possa alcuna cosa perdere, salvo che di die si possa a tavole e a scacchi palesemente giucare; e che niuno giaccia in alcuna bottega di Calimala se non avesse giurato sotto i Consoli o se non fosse discepolo della bottega; e che riiuno che giaccia nelle dette botteghe vada dopo '1 terzo suono della campana, fuori della sua bottega, nč d'una bottega in altra. E che nelle dette botteghe di notte non si accenda fuoco se non in candele o lucerne o per altra necessitā che stringesse; a pena di soldi xx in ciascuno de'detti casi, e per ciascuno che contra facesse, e pių, ad arbitrio de'Consoli, riguardata la condizione del fatto. E che niuno meni nelle dette botteghe o fondachi alcuna femmina; a pena di lib. x: e delle dette cose facciano i Consoli ogni mese inquisizione. E ciascuno che ha bottega in Calimala sia tenuto di farvi giacere uno de'suoi discepoli, quello che penserā che miglior sia ; e che niuna lettiera di paglia, se non in saccone, si tenga in alcuna
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