Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell' arte di calimala. '311
delle dette botteghe o fondachi; a pena di lib. cinque di piccioli per ciascuno. E '1 Notaio dell'Arte sia tenuto d'in-quirere e cercare perii fondachi e botteghe delle dette lettiere, e per sč medesimo condannare chi contra facesse. E niuno tenga vele o panno sotto le pertiche che sono in Calimala da una bottega ad un' altra; a pena di soldi cinque per ciascuno e ciascuna volta.
XXVI.
Di coloro che s intendano essere dell' Arte di Calimala.
Intendansi essere dell'Arte di Calimala tutti coloro che pagarono la libra di soldi cento alla detta Arte per entrata all'Arte, e i loro fratelli non divisi e tutti i loro discendenti per linea masculina. Anco tutti coloro che pubicamente hanno fatto la detta Arte per uno anno o pił persč o compagno o compagni li quali fossono di quest'Arte, della qual compagnia apparisca carta piuvica o scritta di libro o di mano de'compagni, e tutti i loro discendenti per linea masculina. E possano essere convenuti sotto i Consoli della detta Arte. Anche che tutti coloro i quali sono rede d'alcuno , da quinci indietro sottoposto a quest' Arte, siano tenuti per ragione della detta reditą, sotto i detti Consoli e Arte rispondere, nonostante che non fossero della detta Arte. E se alcuno avesse rinunziato o rinunzierą alla detta Arte, non si intenda della detta Arte; salvo che possa essere costretto e convenuto egli e le sue rede e possessori de' suoi beni per li Consoli della detta Arte per tutte merca-catanzie e cose e quantitą di pecunie, per le quali dinanzi alla rinunziagione era obbligato e poteva essere convenuto nella corte de'detti Consoli. E s'alcuno de'detti renunzianti volesse tornare all'Arte, non possa nč debbia essere ricevuto, se prima non si deliberasse per li Consoli col Consi-
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