Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
315 statuto dell'arte di calimala.
che a'Consoli piacerą tórre a chi facesse contro : ma possa tenere aperti li sporteli» chi vorrą. E questo si faccia solamente per la morte di corporali compagni di coloro i quali fossero compagni o maestri di quest'Arte, o per loro figliuoli di etade di xxvm anni almeno, i quali facessono della detta Arte, e fosseno scritti nella matricola della detta Arte, e non per alcuno discepolo o fattore, a pena di lib. x per ciascuno.
XXX.
Della pena di chi non ubbidisse i comandamenti de Consoli.
Se i Consoli manderanno il messo per alcuno il quale sia tenuto sotto loro , e non venisse, tolgangli per nome di pena soldi cinque, e quante volte. E s'alcuno non osserverą il comandamento de'Consoli il quale gli faranno,
0 faranno fare in qualunque modo, eziandio per loro al-bitrio , sia punito in soldi xx e quante volte ; salvo l'altre pene che si contengono negli Statuti di quest'Arte. E se alcuno di quest' Arte non s'attemperrą e non ubbidirą a'Consoli e a'ioro comandamenti, o sottostare non vorrą come dee, siano tenuti i Consoli di divietarlo dell'Arte e da ogni bottega e compagnia di Calimala. E possano i Consoli punire e condannare tutti e singuli gli uomini di quest'Arte
1 quali non ubbidissero a detti Consoli per cagione dell'Arte e de'fatti che s'appartengono alla detta Arte, ad arbitrio de'detti Consoli, siccome a lor parrą che si convegna, secondo la qualitą dell' eccesso, e ancora divietargli della detta Arte. E qualunque sarą divietato per li Consoli o per loro comandamento dell' Arte di Calimala per sua disubbidienza o contumacia, in niuno tempo non sia ricevuto all' Arte e compagnia di Calimala per li Consoli, se prima non pagasse pienamente le pene e bandi che gli fossono
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