Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
316 statuto dell'arte di calimala.
imposte e i debiti che si contenessero nelle sentenze date contra lui, e ne'comandamenti a lui fatti; e in sopra ciò paghi prima al Camarlingo di quest'Arte, ricevente per l'Arte, per ciò che si lasciò divietare lib. l. E s' alcuno tenuto a quest' Arte con cotale divietato , innanzi che red-disse al comandamento de' Consoli, facesse alcuna mercatanzia o cambio, o prestassegli o dessegli in deposito, o da lui ricevesse prestanza o cambio o deposito, o tenesse danari da lui, paghi per nome di pena lib. xxv e quante volte; nelle quali i Consoli lui condannare, e riscuoterle sieno tenuti, nonostante nelle dette cose alcuno ordinamento.
XXXI.
Della pena di chi dicesse villania o o/fendesse alcuno nella Corte de Consoli.
Qualunque persona dicesse alcuni rimproveri o parole villane o sozze o ingiuriose, o rustiche bestemmie in Calimala o nella corte de'Consoli, o altrove dinanzi a'Consoli o all'ufficiale della detta Arte, sia punito in lib. xxv. E se offendesse alcuno o facesse zuffa, sia punito in lib. l o più, se piacerà al Consiglio generale : e chi contra a' Consoli alcuna delle dette cose commettesse, sia punito infino nel doppio della detta quantità. E che quelli di fuor dell' Arte che verranno a piatire dinanzi a' Consoli, siano tenuti d'osservare il detto capitolo ; e nel cominciamento del piato sodino di ciò ossetvare, a pena di lib. l. E di minore sicurtà dare, sia nella provvisione de'Consoli nelle persone povere e bisognose.
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