Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala
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XXXII.
Come si pruovi se alcuno negasse d' essere dell' Arte di Calimala.
S' alcuno il quale dicesse che fosse, o fosse stato dell'Arte di Calimala, negasse d'essere o d'essere stato della detta Arte , basti a ciascuno che dicesse che quel che negasse d'essere o d'essere stalo della detta Arte la pruova di tre o quattro testimoni1 degni di fede di pubblica fama, dicenti quello negante essere, o essere stato della detta Arte di Calimala ; e cotale pruova di fama s' abbia per sufficiente; e cotale persona della quale cosi provato sarą, sia avuto e sia dell' Arte di Calimala, e alla detta Arte sotto i Consoli possa essere convenuto e costretto a ciascuna persona rispondere.
XXXIII.
Che niuno mandi a vedere panni fuori di sua bottega.
Niuna persona mandi alcuno panno a vedere fuor di bottega, salvo che a Podestą, o Capitano, o all' Esecutore degli ordinamenti della giustizia, o a'priori dell'Arte e Gonfaloniere di giustizia, o ad altro signore o ufficiale del Comune di Firenze forestiere o rinchiuso , a pena di soldi cento per ogni panno; salvo che i panni si possano mandare a vedere di uno fondaco in altro. E che ogni compagno di compagnia possa i panni del suo fondaco mandare a vedere a sua casa per vestimenti di sč e di sua famiglia solamente, e possasi mandare a vedere panni a ono-
1 « di della Arie » Aggiunta folta nell'ottobre del lóoi, e notata in margine di mano di Giovanni di Scr Jacopo di Sesto.
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