Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
318 statuto dell'arte di calimala.
revoli forestieri con conscienza de' Consoli e dell ' ufficiale di Calimala. E chiunque dinunziasse chi facesse contra ciņ, abbia la metą della condannagione, e siali tenuta credenza. 1 maestri e fattori di ciascuno fondaco o bottega della drapperia promettano e sodino e giurino , una volta a ogni Consolato, di non fare contra quello che si contiene in questo capitolo in alcuno modo , alla detta pena.
XXXIIIl.
Delle recate de compagni, delle compagnie fare.
Ciascuno anno del mese di gennaio facciano i Consoli richiedere e costrignere tutte le compagnie della detta Arte : e i loro maggiori maestri e compagni che per tutto il mese di gennaio rechino e dieno scritti al Notaio dell'Arte tutti e singuli i compagni delle loro compagnie par-titamente, cioč i presenti per sč e gli assenti per sč. E cotali che riduceranno i detti compagni scritti, giurino alle sante Dio guagnele di non recare alcuno che non sia compagno, e di non lasciare alcuno il quale sia compagno della sua compagnia. E i detti compagni, recati per le dette compagnie, o alcuno de'compagni, e maestri d'esse, si scrivano per lo dotto Notaio nel libro delle recate delle compagnie e de'compagni di Calimala. E poi si richeggiano tutti quelli, che saranno recati per compagni, per lo messo dell' Arte per parte del detto Notaio, che vengano dinanzi a lui, infra'1 termine che parrą a'Consoli d'ordinare, a confessare o sconfessare la compagnia; e scrivasi la sua confessione o sconfessione per lo detto Notaio nel detto libro. Veramente se alcuno sarą recato per compagno il quale sia assente, abbia termine, secondo che parrą a' Consoli , infra il quale debbia venire per sč o per procuratore a ciņ specialmente ordinato per piubica carta, overo per
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