Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
320 statuto dell'arte DI calimala.
giura o postura o riformagione per li Consoli o Notaio dell' Arte; a pena di lib. l a' Consoli e al Notaio, e di lib. x a ciascuno consigliere: e se si facesse contra, non vaglia.
XXXVI.
Che non si faccia alcuna imposta o prestanza all' Arte.
Ordinato e statuto è che i Consoli di Calimala non possano fare proposta nè tenere Consiglio d'alcuna imposta o prestanza fare ad alcuno o per alcuno dell' Arte di Cali-mala, per alcuno modo o ingegno sotto alcuno titolo colore o condizione, a pena di lib. x per ciascuno Consolo, e al Notaio se di ciò scrivesse riformagione, e per ciascuno consigliere che sopra cotale proposta consigliasse o arringasse, non ostante alcuno capitolo di Statuto di quest'Arte. Veramente se a' Consoli paresse che abbisognasse che alcuna imposta o prestanza si facesse per la detta Arte, possano proponere nel Consiglio generale dell'Arte di sospendere il detto capitolo per cotale imposta o prestanza fare; e ciò che nel detto Consiglio per le due parti o più sarà proveduto, si mandi ad esecuzione, nonostante il detto capitolo. Nel quale caso ciascuno dalle dette pene intendasi e sia assoluto.
XXXVII.
Di racquistare la libertà e la giurisdizione dell' Arte.
Siano tenuti i Consoli di Calimala, a pena di lib. cinquanta a fiorini, infra 'I tempo dell'officio di ciascuno Consolato , fino a tanto che sarà racquietata la libertà e giurisdizione di Calimala, si fare e procurare che i capitoli e Statuti dell' Arte di Calimala, ove fossono dirogati, tornino alla prima libertà e stato, richeggiendo, se bisognasse,
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