Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      322 statuto dell'arte di calimala.
      XXXVIII.
      Che dove dice: pena di spergiuro, dica: pena di soldi quaranta.
      Anco ordinarono che in qualunque parte dello Statuto di quest'Arte si contiene, che alcuno sia tenuto a pena di spergiuro, overo chi facesse contra sia spergiuro o abbiasi -per ispergiuro, che quelle parole siano in ciascuna parte casse, e che da quinci innanzi niuno se non a pena di pecunia sia tenuto, la qual pena, ove posta non fosse per istatuto, intendasi soldi quaranta di piccioli, e in alcuno non s'intenda nč incorra in pena di spergiuro; salvo che se per li Consoli overo ufficiali dell'Arte alcuno sarā fatto giurare, o dinanzi da loro giurerā sopra alcuna special cosa, sia tenuto allora per saramento dire la veritā; e se no la dicerā, incorra la pena dello spergiuro, e l'altre pene imposte a lui.
      XXXVIIII.
      Che i Consoli procaccino che T ufficiale di Calimala e'1 suo fante possano portare l'arme.
      E siano tenuti i Consoli di Calimala di procacciare per ogni modo, che meglio potranno, che '1 Notaio della inquisizione e uno suo fante, possano, per difensione e sicurtā della sua persona, portare arnie da offendere e da difendere per la cittā e distretto di Firenze, durante l'officio e sindacato suo.
      XL.
      Che niuno faccia segnale d'altrui nelle sue mercatanzie o cose.
      Statuto e ordinato č che niuno dell' Arte di Calimala, o che a quest'Arte sia tenuto, possa o debbia fare, o far fare sulle sue mercatanzie, o lettere, overo altre qualun-


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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