Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
326 statuto dell'arte di calimala.
soldi dieci di piccioli: e di ciò sieno tenute le loro anime, se debitamente non la facessero. E siano tenuti di farla infra '1 detto termine, a pena di soldi xl per ciascuno.
II.
Della limosina che si fa per V Opera di san Giovanni.
Siano tenuti i Consoli di Calimala e debbiano ordinare del mese di gennaio che '1 vice-operaio dell'Opera di san Giovanni, ciascun lunidi, mezz' edima, e venerdi di ciascuna settimana, faccia limosina e dia a' poveri due staia di pane di grano cotto , e di ciascuno si facciano diece serque di pane. E la detta limosina si faccia la mattina quando suonano i tocchi per lo vice-operaio sopradetto, a pena di lib. diece di piccioli per ogni volta. E acciò che niuna femmina d' alcuna condizione abbia materia d' entrare nelle case della detta Opera, facciasi la detta limosina nella chiesa di San Giovanni. E anzi che la detta limosina si faccia , lo santese e due degl' altri familiari dell' Opera siano presenti, e noverino e contino lo detto pane nella corte, e veggianlo tutto dare a' poveri. E se '1 detto vice-operaio commettesse frode o malizia nella detta limosina, siano tenuti di dinunziarlo a'Consoli per legame di saramento; a pena d' essere rimossi dell' officio e beneficio della detta Opera. Il quale grano i dipositai di san Giovanni debbiano dare al detto vice-operaio per la detta limosina fare.
Anco siano tenuti i detti Consoli di chiamare del mese di gennaio ciascuno anno, quattro officiali, de'quali li due sei mesi e gli altri due altri sei mesi, facciano limosino a' poveri vergognosi di staia tre di grano ogni settimana , oltra l'altra sopradetta limosina del grano della detta Opera; lo quale grano i dipositai di san Giovanni siano tenuti di dare a'detti officiali. I quali officiali siano tenuti insieme e non divisi fare e dare la detta limosina, fatta prima per
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