Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. 3U27
loro inquisizione diligente, per sesti e popoli della città e distretto di Firenze, de'poveri e bisognosi che vi fossono, e a loro dare la detta limosina : e simile modo si osservi per tutti officiali che fossono a fare limosine de' beni della detta Opera, oltra quella che è ordinata speciale per forma di Statuto della delta Arte.
III.
Di procurare che messa si canti in san Giovanni.
Per riverenza dell'Onnipotente Iddio, e della sua madre beatissima, e di tutti santi e sante di Dio, e del glorioso santo Giovanni Battista, statuto è che i Consoli di Calimala siano tenuti, rimossa ogni tardezza, procurare e fare con effetto, che, oltra la messa la quale si canta e celebra per lo pievano di san Giovanni, altra messa solenne si celebri nella chiesa di san Giovanni Battista ogni mattina per frati religiosi, si Predicatori, e Minori, come Eremitani, Carmeliti, Servi Santae Mariae, Umiliati, d'Ognissanti, e di san Marco, secondo il modo e ordine usato per li • predetti religiosi nel palazzo de'Signori priori e popolo di Firenze, overo per altro modo simile o quasi simile; overo che per altri preti si celebrino messe infino in tre ogni mattina nella detta Chiesa ; e in ciò trovino modo con messer lo vescovo di Firenze o per altri modi. E i Consoli possano a'detti frati e preti provvedere de' beni della detta Opera, come a loro parrà che si convegna per sostentamento della lor vita, per modo di limosina. E che procurino i Consoli che 1' altare di San Giovanni si fornisca di sciamito e d'altri bellissimi paramenti.
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