Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala.
3U329
VI.
Di chiamare il vice-operaio dell' Opera di san Giovanni.
Statuto è che i Consoli di Calimala con Consiglio di sei uomini de'più savi e migliori mercatanti di Calimala, del mese di gennaio e quandunque fie bisogno, debbiano trovare un buono, discreto e fedele uomo laico, e sano delle membra, di buona fama e condizione e d'onesta vita, come migliore potranno, e lui deputare a guardia dell'opera di san Giovanni, non per ciò che sia operaio o maestro dell'Opera, ma faccia officio come vice-operaio per li Consoli di Calimala a loro beneplacito. E sia tenuto il detto vice-operaio fare l'officio suo in ogni caso bene e lealmente: e a'famigliari dell'Opera ciascuna mattina nell'ora della terza, e ciascuna sera come si conviene secondo lo tempo, fare apparecchiare e dare desinare e cena insieme comunemente e pacificamente, e se avvenisse che '1 detto vice-operaio andasse altrove per fatti dell' Opera, ordini nientemeno che cosi si mangi : e queste cose a pena d' essere rimosso dall' ufficio. Anco diputino i detti Consoli alcuno de' famigliari della detta Opera overo d' altronde , il quale sia santese per uno anno nella chiesa di san Giovanni, il quale lavi e accenda le lampane, diserri e serri le porte, e tenga netta e spazzata la Chiesa dentro e di fuori, e non lasci fare per neuna persona intorno alla Chiesa alcuna sozzura, e alle dette cose intenda continuamente. E sia tenuto il detto santese ogni di di domenica e solenni, tanto quanto si diranno le messe nella detta chiesa, tenere tutte le lampane di quella chiesa accese, e negli altri di tenere accese la metà almeno delle lampane clic pendono nel legno attraverso. Ed a ciascuna cosa che apartiene all'officio del detto santese, tre de'famigliari della detta Opera
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