Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
330 statuto dell'arte di calimala.
si diputino ad accompagnarlo c aiutarlo, ciascuno do'detti tre lo suo mese; e cosi seguitando di mese in mese tutto l'anno. E per l'anno incominciato in calendi gennaio mcccxxxih diputano Ambruogio Grante e Lapo Jannucci e Ghiotto Calvani. E siano tenuti i Consoli in ciascuno consolato una volta, o più, se a loro parrà, fare inquisizione dell' officio e ministerio de' detti vice-operaio è santese.
VII.
Della famiglia dell' Opera di san Giovanni e dell' altre case poste al reggimento dell'Arte, della lor vita e ordine.
Statuto e ordinato è che i Gonsoli non possano nè debbiano eleggere, ponere, ricevere, o in alcuno modo accettare alcuna persona in famigliare o converso dell' opera di san Giovanni Battista, overo di santo Miniato a Monte, overo nella magione di santo Jacopo a san Sebio, nè in alcuna d' esse senza consentimento, licenza e deliberazione del generale Consiglio dell' Arte di Calimala, vinta per tutti i consiglieri, o per le due parti almeno di loro, a secreto scrutinio fatta a fave nere e bianche , a pena di cinquanta lib. di piccioli per ciascuno Consolo e ciascuna volta ; e cioè che in altro modo si facesse, non vaglia, ma sia casso e di niuno vigore. E non possano essere i famigliari del 1' Opera san Giovanni oltra novero di sei uomini di non vile condizione, cittadini originali di Firenze o del piviere di san Giovanni; non contando in quello novero la persona del vice-operaio, e quella del cuoco; e se più ne fossono chiamati la lezione non vaglia, ma sia per quella ragione nulla, e i Consoli che contra facessono, caggiano in pena di venticinque lib. per ciascuno. E ciascuno de'detti famigliari sia tenuto d' accompagnare lo vice operaio quando volesse andare per 'fatti della detta Opera, ogni volta che
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