Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calijiala. 3Ì7
Miniato , e sie per 1' elemosine che fare si debbono per le dette Opere e magione , come qualunque altre spese fare si debbiano per forma d'alcuno de' detti statuti e ordinamenti o per loro vigore ; e tutte spese e pagamenti i quali s' ordinassono di fare per li Consoli e Consigli dell'Arte di Calimala, o per officiali di quell'Arte, i quali avessono di ciò balia, pagando o dando de'denari o cose di quella Opera o magione di cui parlano gli Statuti e ordinamenti, e di cui s'informasse e ordinasse per li Consoli con Consigli dell'Arte, o per quelli officiali che di ciò avessono balia. E siano tenuti i detti depositarli scrivere e tenere lo conto delle entrate e delle spese di ca-tuna delle dette Opere e magione per sé partita l'una dall' altra. E siano tenuti i detti depositarli ciascuno anno rendere ragione dell' officio loro , e di ciò che hanno ricevuto e pagato per le dette Opere e magioni, dinanzi a' sindachi e ragionieri che si chiameranno per li Consoli, cioè di ciascuna delle dette Opere e magione per sè. E quello che soperchierà loro de' beni delle dette Opere e magioni, sopra le spese di ciascuna per sè, rassegnare a' nuovi depositarli, acciò che possano fare le spese bisognevoli per le Opere e magioni sopradette. E abbiano divieto i detti depositarli nel detto officio, le loro persone tre anni, e la compagnia di ciascuno di loro uno anno , poi che avranno compiuto il loro officio.
XX.
Che i Consoli si raunino a trattare dell' utilità dell Opere e magioni poste a lor guardia, e de1 mangiari per ciò ordinali.
Per conservare le ragioni che l'Arte di Calimala Iiae nell' Opera di san Giovanni Battista e nell' Opera di san
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