Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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statuto dell'arte di calimala.
XXI.
Che la famiglia della Podestā guardi la chiesa di san Giovanni per la Epifania.
Proveduto č che i Consoli di Calimala siano tenuti di procurare con la Podestā overo Capitano di Firenze inanzi la Pasqua della Epifania, che facciano bandire che niuna persona vada alla chiesa di san Giovanni la notte della detta Pasqua; e che la mattina della detta Pasqua facciano stare de' loro berrovieri e famigliari quando si dā l'acqua benedetta a' Fiorentini, a guardare nella detta chiesa, si che niuna ingiuria si faccia a coloro che verranno per quella acqua.
XXII.
Che i palii offerii a san Giovanni si scrivino.
Dal mese di gennaio chiameremo due buoni uomini, i quali facciano scrivere per mano del Notaio dell' Arte tutti i gonfaloni overo paghi i quali si pongano nella chiesa di san Giovanni e loro segni, si che mancare nč essere tolti non possano ; e che facciano governare 1' apparecchiamento del trionfante Carroccio di Firenze nelle case dell' Opera , ove meglio e pių convenevolemente parrā loro che si convenga per lo Comune, eccetto l'antenne del Carroccio, le quali s'acconcino nella chiesa.
XXIII.
Di ritrovare i libri dell' Opera e della chiesa di san Giovanni.
Sia tenuto il Notaio della inquisizione dell' Arte di Calimala , per suo officio, trovare e fare che si trovino
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