Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. 3U351
tutti i libri dell' Opera e della chiesa di san Giovanni, cioè quelli con tavole dell' altare, e quelli, ritrovati e riavuti, si pongano nella sagrestia dell'Opera predetta, sotto le chiavi e guardia degli officiali dell' Opera Moyse. E possano i detti officiali i detti libri in tutto e in parte prestare agli officii che si faranno nella detta chiesa, e poi riporli come parrà loro che si convegna. E alla fine del loro officio rassegnarli a' loro successori.
XXIIII.
Di procacciare che V Opera di san Giovanni sia esenta.
Statuto e ordinato è, per reverenza di Dio e della sua gloriosa madre e del beato santo Giovanni Batista che i Consoli dell' Arte di Calimala, che sono e che per li tempi saranno, sanza tardezza di tempo, facciano richiedere e venire dinanzi a loro i maggiori e migliori delle infrascritte compagnie, cioè de'Bardi, Peruzzi, Acciaioli, Bonaccorsi, Biliotti, e di tutti gli altri che hanno affare nella corte di Roma, e a ciascuno comandino, per saramento e a quella pena che piacerà loro e parrà convenevole , che con istanza procurino e facciano che compagni fattori delle dette compagnie i quali dimorano e seguitano la corte di Roma, studievolmcnte procurino e facciano al postutto con loro amici che la chiesa e l'Opera della fabbrica della chiesa di santo Giovanni Batista di Firenze sia esenta e libera da ogni imposte, procuragioni, e spese del chiericato di- Firenze , dilegati, subdilegati e di ciascuna generazione di spese che per indietro fossono fatte o imposte, e che per innanzi si facessono o imponessono per qualunque modo, titolo, e vocabolo dire si potessono. E che messer lo vescovo di Firenze, o il chiericato della maggiore chiesa di Firenze, overo altro qualunque, a loro nome o a nome
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