Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala.
3U353
XXV.
Che i Marignolli isgombrino cerio terreno.
Ordinarono che i Marignolli sgombrino lo terreno che hanno ingombralo della grondaia dell' Opperà san Giovanni a lato alle case della detta Opera, overo che lo riconoscano della detta Opera. E a ciò siano tenuti i Consoli e li officiali di Calimala con etfetto à far fare, infra uno mese poi che a loro fie denunziato per 1' officiale di Calimala ; a pena di lib. xxv. E '1 detto officiale sia tenuto di dinunziarlo a' detti Consoli infra otto die dell'entramento del suo officio.
¦ XXVI.
Della chiamala di quattro officiali sopra V Opera di san Giovanni.
Acciò che l'Opera di santo Giovanni Batista, e 1' Opera di santo Miniato a Monte, e la magione di santo Jacopo a san Sebio, salutevolmente si reggano e conducano, statuto è che i Consoli di Calimala, infra tre di, del mese di gennaio ciascuno anno eleggano e deputino quattro mercatanti de' migliori e più sufficienti dell'Arte di Calimala, l'officio de' quali duri infino all' altro calendi di gennaio prossimo che seguiterà. E i detti officiali abbiano piena balia, autorità , e podestà com' hae tutta l'Arte di Calimala , di provvedere, ordinare, e disponere in tutte e singule cose opportune , utili, e necessarie alle dette Opere e magioni, e a catuna di quelle , e le quali si aspettassono a ordinazione e utilità di quelle e delle loro ragioni, possessioni, e beni. Anche abbiano balia d'inchiedere e procedere contro le famiglie delle dette Opere e magioni, e di ciascuna di
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