Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
354 statuto dell'arte di calimala.
quelle , e condannarle, cassare, e rimuovere per loro medesimi, overo con consiglio de'Consoli, se'1 detto consiglio vorranno, come e quando a loro piacerà e parrà che bene sia; e di ponere modo, freno, e ordine agli operai, vice-operai, guardiani, e famigliari delle dette Opere e magioni e nelle spese di quelle , sì che si facciano utili e oneste. E generalmente possano fare, disponere, e ordinare tutte quelle cose le quali parrà loro che siano utili o bisognevoli per le dette Opere e magioni. E tutto ciò che faranno e ordineranno, vaglia e tenga, e abbia piena fermezza, e osservare si debbia, e mandisi ad esecuzione, siccome per tutta 1' Arte di Calimala fosse ordinato e fatto, e per li Consoli della detta Arte debitamente approvato. E che i detti ufficiali, infra uno anno prossimo che verrà, facciano e ordinino sì che gì' infermi di Campolucci dimorino e abitino spartiti, gli uomini dalle femmine, come loro meglio parrà; e in acconciarli e ordinare ciò, possano spendere della pecunia della magione predetta infino in lib. cento di piccioli, e più e meno come loro piacerà, i quali i deposita™ della detta pecunia possano lietamente pagare: e chi sarà al detto officio uno anno, non possa essere a quello medesimo officio l'anno prossimo seguente.
XXVII.
Degli officiali a provvedere e procurare dell'offerte di san Giovanni.
Ordiniamo che al tempo che si chiamano gli arbitri per lo Comune di Firenze a fare li Statuti di quel Comune, i Consoli di Calimala procurino che nel volume dello Statuto di Firenze, si ponga che messer la Podestà, e messer lo Capitano di Firenze, lo esecutore degli ordinamenti della giustizia, e '1 giudice dell' appellagioni, e tutti i Consoli
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