Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
362 STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
condannagine si contiene, e sia detto agli arbitri che'l detto Giovanni ciò fece senza coscenza de'suoi maestri, e egli per sè sia insufficiente a pagare la detta condannagione , provvidero i detti arbitri che.i detti Tano e Giovanni, della detta condannagione paghino lib. cinque di piccioli solamente, e pagato lib. cinque, siano assolti del rimanente.
XXXII.
Che 'l suggello dell' Arte si faccia d' arienlo.
Lo suggello dell' Arte di Calimala si faccia di nuovo d' argento dorato, e che il camarlingo della detta Arte che sarà dell' anno prossimo che viene, lo faccia fare, e possa spendere della pecunia dell'Arte nel detto suggello, quattro fiorini d' oro, o in quel torno.
XXXIII.
Di racconciare la colonna della piazza san Giovanni.
La colonna con la croce che era nella piazza di san Giovanni, a memorazione del miracolo di santo Zanobio, la quale cadde per lo diluvio, si rilevi alle spese dell'Opera san Giovanni. E'1 depositario de'denari della detta Opera la faccia rilevare lo più tosto che potrà, facendo nella croce opera Moyse come era anzi che cadesse , o alzamenti acconciando come meglio parrà agli officiali dell'Opera Moyse. E per le dette cose fare, possa spendere quello che bisognerà, secondo la deliberazione de'detti officiali.
XXXIIII.
Di certe limosine.
Ad onore e reverenza del nostro Signore Iddio e della sua dolcissima madre, e del bealo messer santo Giovanni
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