Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
365 statuto dell'allte di calimala.
Anco siano tenuti i delti depositarii alle spese della detta Opera comperare e dar fare a' prigioni poveri delle Stinche del Comune di Firenze , ciascuni quindici die per tempo di sei mesi, cominciando del mese di gennaio anni mcccxxxiii , fino per tutto giugno prossimo, staia due di pane cotto per l'amore di Dio e di santo Giovanni.
XXXV.
Del toccare de panni oltramontani.
Acciò che le tacche, segni, e scritte del costo de'panni oltramontani igualmente e ragionevolmente si facciano per ciascuno, providero i detti Arbitri che gli officiali della drapperia dell' Arte di Calimala, i quali fierono eletti nel mese di gennaio prossimo che verrà anni mcccxxxiii, abbiano balia e autorità come tutta 1' Arte di Calimala , e siano tenuti di provvedere e ordinare come i panni oltramontani si tacchino, e segnino , e scrivano, e in ciò e intorno a ciò possano e debbiano e siano tenuti di fare ordini e ponere pene e ogni cosa fare che ,al taccare e segnare de' panni o scriverli parrà loro che s' appartenga e convenevole sia. E ciò che per li detti officiali o per le due parti di loro si farà, vaglia e conservisi per li Consoli e officiali della detta Arte, e per tutti quelli i qnali sono tenuti alla detta Arte, come statuti di questa Arte. E debbiasi scrivere per lo Notaio della detta Arte su questo Statuto quie di sotto, acciò che a ciascuno sieno manifesti, come gli altri Statuti dell' Arte.
XXXVI.
Ordine fatto per gli officiali della drapperia sopra la detta materia.
In prima che in su' panni oltramontani che si comperano oltramonti, si tacchi il primo costo che '1 panno co-
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