Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala.
3U307
c adattare, e insieme recare i capitoli i quali parlano d'una medesima materia, o di simile, in tutto e in parte ; capitoli dividere, come meglio parrà loro che vadano insieme e si convegna, con belle e sostanziali parole mercantili, de-traendone il multiplicare delle parole, e ponendovi parole convenevoli come a loro parrà che meglio stia , secondo il vero intendimento, e non mutando la sostanza del fatto. E recato il detto Statuto in volgare sermone per li detti officiali , come detto è , abbia e avere debbia il detto Statuto intelletto mercantile ; e altro Statuto non debbia avere nè tenere la detta Arte, il quale sia scritto in grammatica.' E '1 Camarlingo dell' Arte possa satisfare a'Notai e alle persone che'1 detto Statuto scriveranno o volgarizzeranno, e pagare i libri e le carte che bisogneranno a ciò, e fare ogni altra spesa che a cióe bisognerae, come delibereranno i detti tre officiali, de' danari della detta Arte.2
1 Solo per coloro ai quali non sono familiari le scritture del secolo decimoquarto noto che scritto in grammatica vale in lingua latina.
3 Reputo pregio dell3 opera ricopiare qui in nota il capitolo con che si chiude lo statuto contenuto nell'altro codice:
« Perciò che nelle questioni che sono e che si fanno nella corte dell' Arie di Calimala fnercalantilmente si procede e i piati si scrivono volgarmente sanza giudici o procuratori o notori, piic di buona equità che di stretta ragione procedendo : e acciò che ciascuno litigante possa e sappia vedere e intendere gli slaluti e capitoli che fanno per lui e contra lui, provedulo è che lo Statuto di questa Arie sempre sia e stea scritto in volgare sermone, e ninno statuto sia nella detta Arte in gramatica. E che il detto Statuto e ciascuno capitolo di quello abbia e avere debbia intelletto mercantile. E che in qualunque parte del detto Statuto o d'alcuno capitolo d'esso fosse alcuna parola o clausola o capitolo o dizione dubitevole o della quale si dubitasse o fosse o si dicesse oscura o che ricevesse interpretazione o questione ne fosse, steasi e stare si debbia dello 'ntelletto di quelle e della loro interpretazione al detto e dichiarazione de' Consoli della delta Arte o di tre di loro e di quelli aggiunti degli uomini di questa Arte i quali a ciò vorranno avere, se a ciò aggiunti vorranno avere. E quella intenzione e interpretazione abbiano e avere debbiano, la quale dichiarata sarà per li delti Consoli e aggiunti, se aggiunti avere vorranno, o per li delti Consoli soli o tre di loro, o
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