Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
2'jg statuto dell'arte di calimala.
Item. Nel detto Statuto aggiunsono queste parole cioè : « e alla detta pena non sia tenuto alcuno che scrivesse lettere o altri suoi fatti ; ma solamente chi mostrasse , o vendesse, o comperasse , o mercatantasse , o tenesse aperto ».
II.
Nel capitolo sesto : della chiamata de' Consoli — aggiunsono queste parole : « E che al tempo che si fanno i sacchi de'Consoli per lo comune di Firenze, i Consoli dell' Arte di Calimala con quattro de' maggiori e migliori mercatanti dell'Arte, i quali i detti Consoli sieno tenuti di chiamare, sotto pena di lib. xxv per ciascuno di loro , procaccino con sommo studio co' Priori e cogli altri collegi eli' avranno a fare i sacchi, che niuno possa essere Consolo della detta Arte, il quale non sia scritto nella matricola d' essa Arte, e il quale non faccia residentemente della detta Arte per sè o con suoi compagni. E se caso avvenisse che alcuno contra la forma del detto Statuto e addizione fosse tratto, o uscisse Consolo della detta Arte, de' sacchi overo borse del Comune, sia tenuto in quindici dì di farsi scrivere alla matricola della detta Arte ; e se ciò non facesse, neuna sentenza o processo per lui fatto vaglia ; e che '1 Camarlingo non gli dea il presente, sotto pena di lib. xxv di fiorini piccioli, e di restituire il presente all'Arte e che 1' ufficiale dell' Arte sia tenuto di condannare e di riscuotere in quindici di, a pena di lib. xxv di fiorini piccioli del suo salario. »
III.
Nel decimo capitolo : Del giuramento e officio del Notaio dell' Arte — aggiunte sono le parole : « E se i Consoli non condannassono le persone le quali dovessono es-
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