Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
370 statuto dell'arte di calimala.
sere condannate per alcuna inquisizione o processo fatto per lo Notaio dell'Arte, poi che dal detto Notaio ne saranno richiesti , passato il termine di tale richiesta, il detto Notaio possa per suo ufficio condannare quelle cotali persone che dovessono essere condannate per li Consoli, e questo s'intenda delle condannagioni che montassono infino in lib. venticinque di fiorini piccioli. E quando la condannagione montasse da lib. venticinque in su, il Notaio sia tenuto di piuvicare nel Consiglio dell'Arte, come quelli cotali Consoli non vogliono fare cotale condannagione, e nientemeno condannare i Consoli secondo la forma dello Statuto, a pena di lib. diece per ogni volta al Notaio che ciò non facesse » Item. Aggiunto è al detto Statuto che '1 Notaio non sia tenuto di scrivere il nome de' testimoni i quali esaminasse sopr' alcuna inquisizione o processo, ma solamente il detto loro, e '1 nome tenere segreto e celato. E ogni Statuto di questa Arte sobreviloquio (sic), i quali cioè che alcune pene impongono ai Consoli di questa Arte , il Notaio forestiere sotto la detta pena debba al postutto ogni mese una volta leggere a' Consoli e a' sindachi che gli sindacheranno , e se nollo facesse, per esso nella detta pena incorra , e '1 Camarlingo alla detta pena sia tenuto di ritenerglielo del suo salario.
IV.
Il capitolo xxxv del primo libro posto sotto la rubrica : Di non fare imposta nè prestanza all'Arte — cassarono, per ciò più pienamente è sopra ciò proveduto per lo capitolo xxxvi del secondo libro.
V.
Il capitolo lxxxxi del primo libro, posto sotto la rubrica : Di non dare diritto de' panni che si vendono — di nuovo confermarono, nonostante che per riformagione fosser
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