Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. 3U371
levato il saramento, e ordinaro che ciascuno sia tenuto per saramento come in quello è scritto ; e che in qualunque parte, statuto o capitolo di questo volume si parla che gli uomini di quest' Arte siano tenuti a pena niuna con giuramento, levarono che niuno sia tenuto al giuramento, ma alla pena.
Item al detto capitolo aggiunto è « che il Notaio dell' inquisizione possa condannare ciascuno che contra al detto ordinamento facesse, a sua coscienza, e per fama e per ogni modo che a lui parrà, non ostante che le pruove non appariscano, in lib. diece di fiorini piccioli per ciascuno e per ogni volta. »
VI.
Al capitolo lxxxxiiii del primo libro, posto sotto la rubrica : Di costringere Lapo di messer Falcone etc. — aggiunsono : « coloro i quali saranno eletti per gli Consoli e per lo Consiglio della detta Arte, sieno ufficiali a rivedere la ragione del detto Lapo, con quella balia e ufficio che furono altre volte eletti Cenni Nardi, Cuccio degli Alberti e Maso dell' Antella ; e che i detti Naddo e Guccio la detta ragione abbiano veduta e terminata infra sei mesi prossimi poi ch'avranno giurato l'ufficio; a pena di lib. venticinque per ciascuno di loro ; e ciò che per loro ne sarà veduto, fatto, e ordinato abbia piena fermezza ; e veduta la ragione detta, si cassi lo Statuto predetto, e mandisi a esecuzione quello che per li detti officiali ne sarà deliberato. »
VII.
Nel sesto capitolo del secondo libro, posto sotto la rubrica : Del comandamento che si fa a' tintori etc. — in quella parte ove dice : « e che niuno tintore o allettatore, possa nella città di Firenze, o nel distretto, tignere, tirare,
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