Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. 3u373
o affettare alcuno panno oltramontano non bollato in due parti del panno della bolla del piombo dell' Arte di Cali-mala , a pena di lib. x per ogni panno » aggiunsono a lato alla detta parola « di Calimala » queste parole cioè: « o almeno bollato in una parte del panno, si che non sia loro pregiudicio se l'una bolla l'osse caduta. Item. In quella parte ove dice : « e che ogni tintore, affettatore , e tiratore , e loro fattori giurino ogni Consolato di non far contra gli Statuti di quest' Arte etc. » cassarono le dette parole « ogni Consolato » e in luogo di quelle parole puosono queste parole, cioè: « ogni anno. »
Vili.
Dello statuto decimo del secondo libro, posto sotto la rubrica : Di non trarre panni fuori della finestra etc. —• cassarono tutta la clausa e le parole che dicono cosi : « E niuno di questa Arte possa raccomandare o mandare alcuno panno venduto a taglio ad alcuno affettatore, tintore, o sarto, o altra persona, se prima non avesse la quarta parte del prezzo di quel panno venduto, e allora a tintore, o affettatore che abbia sodo all' Arte , e non altrui ; a pena di lib. diece per ogni panno venduto, e quante volte ; salvo che questo non abbia luogo ne' panni venduti a'suoi compagni. »
Villi.
Il capitolo xvi del secondo libro posto sotto la rubrica: Che niuno segni panni o torselli d'altro segno che del suo — cassarono tutto, però che più pienamente è provveduto sopra ciò per un altro Statuto di questa medesima materia del Capitolo xl del secondo libro.
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