Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      statuto dell'arte di calimala.
      3u373
      X.
      Al capitolo xvm del secondo libro posto sotto la rubrica: Che in ogni mercato si dea il denaio di Dio — aggiunto è infine del capitolo queste parole, cioè : « E di questo niuno sia tenuto per saramento. »
      XI.
      Del capitolo primo del secondo libro posto sotto la rubrica: De' sensali dell'Arte, e del loro ufficio — la clau-sula che dice cosi : « E di ciascuno mercato che faranno, dare al venditore uno danaio per mercato fatto, a pena di soldi v per ogni danaio che nort dessono » cassarono tutta, però che non s'osserva. Item. Confermarono i sensali che sono stati l'anno passato col salario, ufficio, e modo usati.
      XII.
      Il capitolo xxii del secondo libro posto sotto la rubrica : Della pena dello spergiuro e come si proceda contra chi si spergiura — cassarono ; per ciò che quello medesimo capitolo è scritto nel primo libro alla rubrica xli.
      XIII.
      Nel capitolo xxxm del secondo libro ; posto sotto la rubrica : Che ninno mandi a veder panni fuori di sua bottega — aggiunte sono queste parole in fine del capitolo, cioè : « salvo che si possano mandare a vedere solamente panni divisati e scaccati. »
      XIIII.
      Nel capitolo xi del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell'Opera
      Sforici ilei Comuni Hai. — 3. (Documenti.) 52


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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