Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. 37'jXIX.
Per mantenere l'onore e l'antica usanza della detta Arte, provveduto è che niuna persona della detta Arte, o a quell'Arte tenuta, venda o faccia vendere nella città di Firenze o nel distretto alcuno panno tinto d'oricello, intero o a taglio, a pena di lib. diece di fiorini piccioli per ogni panno, e questo abbia luogo e intendasi de'panni oltramontani.
XX.
Item provveduto e ordinato è che i Consoli della detta Arte per tutto il mese di gennaio chiamino due ufficiali, i quali ordinino come guardie e lanterne sieno e isteano a guardare le botteghe e i fondachi della detta Arte, con quello salario e a quello modo che loro parràe ; e per cui e quanto si paghi per le spese delle dette guardie e lanterne ; e.tutto ciò che per li detti ufficiali sopra ciò sarà provveduto e ordinato, vaglia e osservare si debbia per tutti gli uomini della detta Arte. Item possano e debbiano i detti ufficiali provvedere sopra '1 fatto delle vele de'fondachi e delle botteghe della detta Arte, e di farle racconciare, e porre, e levare; e che tutto ciò che provveduto e ordinato sarà per loro intorno a ciò, si debbia pienamente osservare.
XXI.
Con ciò sia cosa che l'Arte di Calimala abbisogni d'uno buono, sofficiente e leale Notaio, cittadino di Firenze, il quale iscriva i piati civili e gl'atti e l'altre cose che si fanno per li Consoli e per gli altri ufficiali della detta Arte, e continuamente intenda e procuri a'fatti e bisogni dell'Opera san Giovanni, e dello spedale di san Jacopo a san Sebio,
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