Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. 37'jpossa da quinci innanzi procedere, nè condannagione fare, in quanto piaccia al Consiglio generale dell'Arte.
XXIII.
Per onore dell'Arte di Calimala, provveduto e ordinato è che i messi dell'Arte di Calimala si debbiano concare1 d'uno panno e d'una assisa di panno francesco ogn'anno del mese di gennaio. E per l'anno prossimo che comincerà in calende gennaio nel mcccxxxv , Cecco Dini e Bertuccio Bonaiuti sieno messi della detta Arte con quel salario e provvisione ch'ebbono l'anno presente; e oltre per aiuto delle vestimenta abbiano, ciascuno lib. diece di piccioli ogni anno, quando si vestiranno, da'depositari dell'Arte della pecunia dell'Opera san Giovanni per metade, e della pecunia dello spedale di san Sebio per l'altra metade, oltre a ogni salario e provvisione a loro ordinato. E questa abbiano per modo di limosina e per loro provvisione per la fatica che durano in servigio delle dette case; e perciò sieno tenuti di sollecitare le rendite delle dette case e provvedere all'utilitadi, e onori, e bene di quelle a loro podere. « Possano nientemeno quando e quante volte parrà a'Consoli dell'Arte che saranno per gli tempi, cassare, e eleggere, e vietare i detti due messi, e più e meno, e per quello tempo e tempi eh'a loro parrà, col salario predetto e meno, nonostante le dette cose, e i tre di loro o i due colla boce rimessa in uno di loro da uno degli altri. »
XX1III.
Item a ciò che le case poste a guardia della detta Arte, nelle loro ragioni sieno difese e mantenute, provveduto è
1 Conchare, Cosi il codice, forse, o senza forse, conciare, cioè accomodare cc.
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