Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA. 37'jdella Podestà guardi la chiesa di san Giovanni per la Epifania. — Di procurare che l'Opera di san Giovanni sia esenta. —Di ritrovare i libri dell'Opera e della chiesa di san Giovanni. — Degli ufficiali a provvedere e procurare delle offerte di san Giovanni. — Come si resista a chi facesse novità alle cose sottoposte all'Arte.—Di fare cassare tutte lettere impetrate contra le dette case e Opere. —Che non si usurpino de' beni delle case dell' Opera di san Giovanni, e di san Sebio, e di san Miniato. — Che de'beni dell' Arte e delle case poste alla guardia d' esse non si possa ordinare ad alcuno a vita alcuna cosa.—Che femmine nè strani non abitino nell' Opera di san Giovanni.— Come i Consoli intendano a' fatti delle dette case poste alla defensione dell' Arte. — Che i Consoli si raunino a trattare dell'utilità dell'Opere e magioni poste a loro guardia, e de'mangiari per cị ordinati. —Del vice-operaio e santese dell' Opera di san Giovanni. — Della famiglia dell' Opera di san Giovanni. — D'inquirere contra le famiglie delle dette Opere e case. — Che i famigliari della detta Opera rifiutino in mano de'Consoli. — Della elezione degli ufficiali a ricevere 1'offerta. — Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell' Opera san Giovanni, e san Miniato, e di san Sebio.—Della elezione degli officiali dell'Opera Moyse e del loro officio. — Della elezione de'Dipositari e del loro officio. — Della chiamata de' un officiali sopra 1' Opera di san Giovanni, e delle altre case poste alla guardia dell'Arte.
(MCCCXXXX1.)
In nome di Dio amen. Qui appresso saranno scritte tutte le correzioni, addizioni e detrazioni fatte agli Statuti
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