Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA. 389
sanza licenza » casse sono le dette parole cioè, « con licenza de' Consoli nè sanza licenza » e in luogo di quelle aggiunte sono queste parole, cioè « sanza licenza di due Consoli e dell' ufficiale forestiere. »
I1II.
Al capitolo xxxiii del detto libro, sotto la rubrica: Che i condannati paghino infra diece di etc. — ove dice « chi pagherà la condannagione infra diece di, paghi soldi due per lib. meno, e chi non pagherà infra '1 detto termine, poi paghi soldi due per lib. più » considerato che chi è ubidente a pagare dee ricevere più di grazia, e '1 disubidente dee più pena portare ; e seguitando 1' ordine del Comune, provveduto è che ove dice « soldi due più » dica « soldi cinque più » e ove dice « soldi due meno » dica « soldi cinque meno » e cassa è la detta parola « due » e in luogo di quella è aggiunta e posta questa parola « cinque. »
V.
Al capitolo xxxviu del detto libro, posto sotto la rubrica : Della elezione de' sei ufficiali della drapperia e del loro ,ufficio, — cassa è una clausula che dice cosi : « E i detti sei per loro, o coloro a'quali lo commettessono, abbiano piena balìa di provvedere, e provvedere possano e debbiano e sieno tenuti, come i tiratoi s'abbiano per l'Arte di Calimala, e di far fare e dificare quelli di nuovo e di conducerli per l'Arte, e per qualunque altro modo e via parrà loro etc. » infino alla clausula che comincia: « Ilern possano etc. » con ciò sia cosa che i tiratoi sieno fatti e abbiansi per la detta Arte, e che le dette cose hanno avuta esecuzione, perciò hanno provveduto e fatto uno capitolo di questo tenoré, cioè :
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Consoli Consoli Comune Arte Calimala Arte Arte
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