Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
392 statuto dell'arte di calimala.
se 1' attore fosse de' mercatanti della detta Arte di Calimala residenti a fondaco o bottega, overo de' mercatanti della detta Arte i quali fossono recati nelle recate dei compagni, del mese di gennaio passato dinanzi prossimo, paghi solamente denari due per lib. per dirittura della quantità domandata, si veramente che la detta dirittura non possa montare in niuno caso più che lib. venticinque di piccioli per una petizione o richiamo. »
Ilem nel detto capitolo della clausula che dice così : « E se il debitore comparirà dinanzi a' Consoli infra 'I termine della prima richiesta etc., comandingli i Consoli che paghi infra '1 termine che gli sarà ordinato, senza pagare alcuna dirittura » casse sono le dette parole cioè : « senza pagare alcuna dirittura. »
Item casse sono le parole infrascritte appresso le dette di sopra iscritte, cioè : « E simigliantemente si faccia e osservi se la detta sicurtà avrà data infra uno dì dal di che sarà comparito e avrà sodo e non proseguirà le sue ragioni dinanzi a detti Consoli. »
E nel detto capitolo le parole scritte ivi appresso che dicono cosi : « La quale cosa facendo, se 1' attore non proseguisse il piato infra i detti tre dì, sia prosciolto il reo dalla petizione dell'attore, » similmente casse sono per li detti arbitri.
Item in quello medesimo capitolo ove dice « che i Consoli difliniscano i piati con consiglio di dodici mercatanti, « ove dice » dodici « dica » sei. » E cassa è la detta parola « dodici » in ogni parte, e in luogo di quella è aggiunto « sei. nItem nel detto capitolo cassa è tutta la clausula che comincia e dice così: « E le dette cose abbiano luogo ove 1' attore fosse della giurisdizione del Comune di Firenze, ma se l'attore fosse forestiere etc. » inlino ove dice : « sieno tenuti i Consoli terminare quel piato etc. » è aggiunto dinanzi
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