Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      393 * STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
      alla detta parola « sieno » questa lettera E; e ordinato è che dica cosi : « e sieno tenuti i Consoli etc. » come seguita.
      llem nel detto capitolo ove dice nella detta clausula : « sieno tenuti i Consoli terminare quel piato etc. infra quindici di, » cassa èia detta parola « quindici » e in luogo di quella è aggiunta questa parola « venticinque. »
      Vili.
      Al capitolo lvii del primo libro, posto sotto la rubrica: Che niuno ponga richiamo in altra corte etc. — aggiunte sono in fine del capitolo queste parole, cioè : « Salvo che se alcuno di quest' Arte, o a questa Arte tenuto, fosse d'alcuna altra Arte, possa licitamente porre richiamo in corte d'altra Arte, della quale fosse egli o colui del quale si volesse richiamare. »
      Villi.
      Del capitolo lxih del detto primo libro, posto sotto la rubrica: Come si dea copia degli atti e delle scritture dell' Arte — in quella parte ove dice : « dodici mercatanti di diverse dodici botteghe » in qualunque parte dice « dodici » cassa è la detta parola « dodici » in ciascuna parte del capitolo, e in luogo della detta parola è corretto, e aggiunta questa parola « sei » in ogni parte d'esso.
      X.
      Al capitolo lxiiii del detto libro, posto sotto la rubrica: Che niuna compagnia sia obbligata per ispeciali debiti de'compagni, — aggiunte sono queste parole: « E niuno mercatante di questa Arte possa obbligare in Firenze o nel distretto la sua compagnia, o alcuno compagno della


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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