Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA. 395
      alcuno si riceva di nuovo all'Arte, o se ne tenga consiglio, mandino i Consoli dicendo per loro messo per tutta l'Arte due volte in diversi due di, come cotale intende di venire di nuovo all'Arte, a ciò che a ciascuno sia manifesta la sua venuta, altrimenti non si possa ricevere. »
      XIII.
      Al primo capitolo del secondo libro, che parla de'Sen-sali di Calimala, corretto è in quella parte ove dice : « Che i Sensali abbiano d'ogni panno, che si vende, danari sedici, e l'Arte danari quattordici » che dica: « Danari diciotto i sensali, e danari dodici l'Arte. »
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      Al capitolo ni del secondo libro, posto sotto la rubrica : Di certe entrate dell'Arte — a lato alle parole che dicono : « E per ogn'altro modo che meglio potrà » aggiunte sono queste parole, cioè : « e intendasi dodici panni uno torsello, c sei panni una balla. »
      XV.
      Al capitolo vii del secondo libro, posto sotto la rubrica Degli ufficiali a ordinare il prezzo della tintura etc. — aggiunte sono in fine del capitolo queste parole, cioè : « E siano tenuti i detti ufficiali per tutto il mese di luglio ogn' anno fare nuovo ordine del prezzo delle tinture e affettature e tirature, e non possano raffermare il vecchio ordine, a pena di lib. venticinque per ciascuno di loro se non facessono il nuovo ordine, o se raffermassono il vecchio. »


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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