Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
401 statuto dell'arte di caluiala.
contiene; con quello salario che a'detti Consoli parrà, non passando il salario usato, e vaglia la sua elezione come se fatta fosse per tutta la università dell'Arte. «
V.
Item al capitolo xlvii del primo libro, posto sotto la rubrica : Della dirittura pagare de' richiami — aggiunte sono queste parole, cioè: « Che qualunque persona vorrà porre alcuno richiamo, anzi che sia inteso, paghi danari quattro per livra della quantità che addomanda, overo della stima della cosa clie addomanda, non montando la somma più di lib. xxv di piccioli. »
vi.
Item che i Consoli della detta Arte intorno alle chiamate degli ufficiali della detta Arte, possano e a loro sia licito fare elezione e chiamata a ciascuni uffici della detta Arte di minore numero d'ufficiali che quello che si contiene nel capitolo del presente statuto. E che tutto ciò che per quegli ufficiali che cosi saranno eletti, o per la maggior parte di loro fatto e provveduto sarà intorno alle cose che s'apparterrà all'ufficio a che sarà eletto, overo saranno eletti, abbia piena fermezza.
Item al capitolo sopradetto vigesimo del primo libro, posto sotto la detta rubrica: Della elezione del Notaio cittadino dell'Arte di Calimala e suo ufficio — nella fine del detto capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: «Anche sia tenuto il Notaio della detta Arte per vincolo di giuramento di dare copia di qualunque atti e attitati nella corte, cosi per lui come per gli suoi predecessori; e cosi in civili come in criminali, a ciaschedano che gli adomandasse con ciò sia cosa che gli s'appartenga.
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