Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
417 * STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
rimanenti sempre ferme l'altre parti del preallegato statuto.
Item arroto fu allo statuto posto in detto volume a fol. 1.08 in due capitoli contenente infra 1' altre cose « Che qualunque volta in detta Arte si facesse squittino per li Sei e de' Sei della mercatanzia o de' Consoli della detta Arte, che almeno le due parti delle tre parti degli arroti sieno stati Consoli della detta Arte » questo, cioè, che se a Consoli, per lo avvenire saranno di detta Arte al tempo che alcuni de'detti squittirli si faranno, parrà, la terza parte delle dette due parti basti sieno stati tratti in Consoli di detta Arte, non ostante non avessino esercitato l'ufficio per qualunque cagione. E questo non abbi luogo in coloro nè per coloro che fussino stati tratti Consoli per lo squittino e delle borse fatte, overo ordinate per quelli della Balìa dell'anno mccccxxxiii.
Item statuto, provveduto e ordinato fu come di sopra che ser Filippo di ser Ugolino Peruzzi Notaio e scriba delle Riformagioni del popolo e Comune di Firenze, s'intenda essere e sia degli artefici e mercatanti della detta Arte, e debbisi e possisi, senza alcuno pagamento per lui da fare alla detta Arte per la sua matricola, o alcuna altra solennità servare, descrivere e registrare nella detta matricola della detta" Arte, preso solamente da lui l'usato giuramento, promissione e summissione, non ostante alcun'altri Statuti della detta Arte in contrario disponenti.
fine dello statuto dell'arte di calimala.
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