Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
decti officiali, o ad cinque di loro chome declo è, parrae. Acciò veramente che quelle conducte di maggior tempo di sei mesi facciano et fare possano di consentimento et volontà de' signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri della Justizia et Duodeci boni homini ad secreto scriptinio fare, ad fave nere et bianche, almeno per le due parti d'essi Priori et Gonfalonieri et Duodici buoni homini si debbia vincere; non obstante in queste chose alcuni prcdecti. AHi quali tutti et singuli soldati, cavalieri et pedoni, che si conducesseno, chom' è decto, e ad loro capitani et co-nestabili, o ad alcuna parte di loro et singularmente, et ad tucti della masnada, overo ad procuratori de' decti capitani o conestabili et de' cavalieri et de' pedoni, si ad decti officiali della conducta parrae, facciasi et far si possa et debbia pagamento et satisfactione per lo Comune di Firenze de mese in mese, cioè in principio di catuno mese, overo inanti, et etiamdio per più mesi della condocta di quelli soldati, sicchome piacerà ad decti officiali, non obstante alcuno termine in quelle condocte dichiarato sopra li pagamenti de'soldati fare. Acciò veramente che ad cavalieri et pedoni che si conduceranno per loro, nullo pagamento si faccia o fare si possa per lo Comune predecto per lo tempo che dovesse venire, per maggior tempo di uno mese, senza la volontà de'signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justizia che saranno per li tempi.
III.
Del juramento de'capitani et conestabili de cavalieri et pedoni soldati.
Item, acciò che la città e '1 popolo di Firenze in pacifico et stato prospero perseveri, et acciò che li odiosi et ni-mici del decto popolo si possano rimuovere da'loro mali
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