Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere. ¦167
delle ròcche, delle fortesse, delle torri et de'luoghi i quali et le quali per lo decto Comune si tegnono et guardano, et che si terranno e guarderanno ; et loro et di catuno di loro compagni et pedoni li quali avere et tenere devranno ad servigi et ad soldi del Comune predetto, et catuni soldati così cavalieri come pedoni, et tutti altri li quali fosseno ad sgrvigio e ad soldi del decto Comune; et li cavalli di quelli capitani et conostabili et cavalieri d'essi et di catuno di loro; et di loro et di ciascuno di loro di conostabili, capitani et loro cavalieri, cavalli, palafreni et muli et ronzini. Et etiam sopra li revedimenti et monstre di quelli capitani et conestaboli, et di loro et di catuno di loro cavalieri et pedoni, et cavalli di loro et di ciascuno di loro, monstre fare et far fare et fare fare una volta et più, et quando et quanto ad loro parrae et piacerà. Et quelli cavalli et palafreni li quali così si consigneranno, extimare et extimare fare, et quelli cotali cavalli marcare fare in nella coxia diritta con ferro di fuoco con evidente segno ; et quelli palafreni, ronzini, muli che cosi si consegneranno, marcare fare con ferro di fuoco con evidente segno in della coxia manca di catuno di quelli per li decti officiali della conducta.
V.
Della malleveria et sicurità dare et fare per li conostabili et capitani di cavalieri et pedoni, soldati oltramontani.
Item, che tutti et singuli conostabili et capitani di cavalieri et pedoni i quali si condurranno ad soldi et ad servigi del decto Comune per gli officiali predecti, siano tenuti et debbiano dare malleveria dinanti ad decti officiali, con buoni et sufficienti mallevadori, di observare et adimpiere et executione mandare tutte et singule quelle cose le quali fieno dichiarite in delle condocte loro, et ehome in delli
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