Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
presenti ordinamenti, provisioni et pacti si contene, ad quella pena la quale in quelli ordinamenti, provisioni et pacti si contene, et oltre, overo altramente non si possano essere acceptati o ricevuti. Questo etiamdio dichiarito, che non possano dare in mallevadore alcuno oltramontano overo forestieri, se non intanto che quello mallevadore fosse capitano overo conostabile stante ad soldo del Comune di Firenze: nè etiam alcuno grande o de'grandi del Comune di Firenze, cittadino o contadino. Questo etiam giunto et dichiarito, che li decti officiali della condocta, per cagione overo pretesto d'alcuna malleveria facta o che per inanti si facesse de'capitani overo conostabili di cavalieri oltramontani, overo per difecto di quella malleveria da quelli oltramontani facta, non siano in alcuna cosa obbligati; né ad alcuno pagamento o restituzione perciò siano tenuti, nè perciò possano essere gravati nè molestati nè in avere né in persone.
VI.
Delle poste avere per conostabili et caporali de cavalieri,
soldati del Comune di Firenze, et del loro divieto.
Item providdero, stantiarono et ordinarono, che nullo capitano overo conostabile d'alchuna bandiera di cavalieri, soldati del decto Comune, liabia o avere possa o debbia alla decta o in della decta sua bandiera, cioè quelli che fosse capitano o conostabile di venticinque cavalieri, sua persona in del dicto nomero computata, overo da qninde in su, oltra cinque poste senza la sua persona Et che quello capitano overo conostabile il quale fosse capitano overo cono-stabile da venticinque cavalieri in giù infine ad venti, oltre quattro poste senza la sua persona avere non possa. Et capitano overo conostabile da venti cavalieri in giù, non possa avere in della decta sua masnada overo bandiera se non tre
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