Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere. ¦167
poste, non computata sua persona. Questo etiam dichiarato, che ciascuno caporale il quale fosse sopra la bandiera d'alcuno capitano over conostabile di cavalieri, non possano in cotal bandiera et nomero di bandiera di cavalieri aver se non due poste, sua persona in del decto nomero computata, non oltra; se non fosse quello caporale cavalieri di corredo, il quale possa et ad lui sia licito in cotale bandiera et numero di bandiera di cavalieri avere due poste senza la sua persona. Et che delle predecte chose i decti officiali della condocta li quali per li tempi seranno, siano tenuti et debbiano costringere i decti capitani et conostabili et caporali, et per juramento, ad observare le decte chose, et la somma delle decte poste non passare. Et se predicti capitani o conostabili o caporali le predecte chose non observasseno, possano et siano tenuti et debbiano li decti officiali della conducta delli loro soldi fare ritenere fiorini cinque d'oro per catuna posta, per cattino mese, la quale avesse oltre la detta somma; et che i decti capitani et conostabili siano tenuti per loro medesmo, et etiain per li decti caporali li quali contra ciņ facesseno; et possano ad loro ritenere delle loro paghe et soldi per quello che contrafacto fosse appresso le decte poste.
vii.
Ili non pagare soldati se in prima non si consegnano.
Item provviddeno et stabilirono et ordinarono, che ad nullo soldato cavaliero o pedone, si possa overo debbia dare soldo ; nč essi soldati del detto Comune, cavalieri o pedoni, possano nč debbiano avere alcuno soldo, nč a decti soldati si possa fare alcuno pagamento di soldo nč '1 tempo di loro conducta si incominci se non poi che saranno consignati i capitani et conostaboli interamente con tutti i loro cavalieri e pedoni existenli, overo quelli li quali essere debbono,
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Comune
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