Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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guardano, overo in delle quali dimorasseno over fosseno alcuni soldati, cavalieri o pedoni del decto Comune, overo castellani o guardie per lo decto Comune, almeno una volta ogne quindici giorni; li quali notari le consegnationi et rassegnationi facciano in presentia de'predecti laici i quali con loro anderanno ; et quando colli decti notari laici non andasseno, in presentia di due testimoni; et li defecti li quali troveranno, scrivano et rapportino ad predecti offi-ciali, overo agli officiali deputati et che si deputeranno sopra li defecti de'soldati del Comune di Firenze, quello die lo quale quelli notari in Firenze torneranno; et li decti officiali de'defecti quelli defecti infra tre die, dal die il quale saranno recati loro, scrivere li facciano per lo loro notaio in uno libro over pił, laxando ad presso il nome di eatuno competente spatio ove scrivere si possa la scuza, se alcuna legittima fosse. Et quando non si facesse quello, che quel cotale scripto pagare dovesse per defedo in del quale fosse trovato. Et queste colali excuse li officiali de'defecti ricevano infra quindeci die proximi, computando dal die della decta relatione. Et se alcuno il quale trovato sarae o fosse in alcuno defecto, et la scuza di cotal defecto non facesse dinanti ad decti officiali infra il decto termine di quindici die, i decti officiali de'defecti possano et ad loro sia licito, dopo quel termine de'quindici die quandunque, et anti quel termine, quello cotale il quale in alcuno defecto fie trovato, condepnare in quelle pene le quali si contengmn in delti presenti ordinamenti et provvisioni ; et quelle rapportare et rappresentare ad camarlinghi della camera del Comune; liIquali camarlenghi nel tempo che si farae la paglia per lo Comune predecto a quelli i quali saranno in defecto trovati, overo il loro capitano ritcngnano quella quantilą di pecunia la quale pagare et ritenere si de'per quello defecto. Et siano tenuti i decti camarlinghi quella cotale quantitą di pecunia ponere et scrivere fare ad intrata della decta
Storia dei Comuni Hai. 3. (Documenti.) 38
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