Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere. ¦167
tificare si debbiano per li officiali predecti ad decti notari, et ad li altri i quali per loro freno mandati et che si manderanno, ad ciò che si possano guardare dalle decte chose. Et che questi notari et laici li quali saranno mandati ad fare le reassegnagioni predecte in delle predecte chose, abbiano divieto per uno anno proximo, computando dal die il quale torneranno da rassegnare; salvo et reservato, quod questo divieto non s'intenda alle persone delli officiali della conducta, et delli officiali de'defecti, et notari di quelli officiali della conducta. Et se alcuno mandato fosse infra il tempo del decto divieto, sia punito et condempnato per
10 decto messer lo Executore delli ordinamenti della justitia in libre xxv. fiorini piccioli per ciascuno et ciascuna volta, et in perdere lo salaro lo quale ricevere dovesse per quella cotale consegnagione, per lo tempo lo quale stesse ad fare le dette consegnagioni. Li quali consignatori che chosi e'seranno mandati, registrare si debbiano per lo notaio della conducta in uno libbre, sicché evidentemente possa apparire se devieto avesse o noe. Et che lo notaio della condocta non possa né debbia scrivere alcuna bollecta o scripta di pagamento di salaro ad alcuno il quale avesse
11 decto divieto, o che mandato fosse contra il decto divieto, ad pena di libre x. Et ad mandare li predecti per fare le decte consegnagioni si debbia fare il partito tra decti officiali ad secreto scruptino ad fave nere et bianche, et quattro di loro almeno debbiano essere in concordia ; et altramente né per altro modo nullo possa essere mandato contro lo decto modo.
IX.
Delle pene le quali si debbono tollere alti capi/ani et ad conostabili et ad cavalieri per li loro defedi che faranno.
Item, che tutti et singuli capitani et conostabili et cavalieri che ad soldi et servigi del Comune di Firenze si
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Executore Comune Firenze
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