Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ORDINAMENTI INTORNo ALLA CONDOTTA.
capitano della guardia della città over contado di Firenze overo ad messer lo Executore delli ordinamenti della justi-tia, over ad decti officiali della conducta li saranno per li tempi, considerata la qualità del facto, del luogo et delle persone. Sopra le quali tutte et singule chose, maxima-mente messer lo capitano della guardia et suoi judici, lo Executore delli ordini della justitia et suoi judici, et ciascuno di loro possano cognoscere, procedere et habbiano cognitione et jurisdictione et pieno arbitrio, ogne appellatone et di nullità o altro modo opposto rimossa.
X.
Delle pene che si debbono lollere ad conostabili de' pedoni et a pedoni per defedi loro.
Item , li predecti officiali delia conducta, et etiam li officiali deputati et che si deputeranno sopra i defecti de'soldati del Comune di Firenze, siano tenuti et debbiano ad catuno capitano over conostabile di pedoni, et etiam al pedone che serae al soldo et servigi del Comune predecto, il quale se personevolmente non si consigliasse armato decentemente ad provisionem de' decti officiali della conducta in delle monstre che si faranno, over se absentasse dal luogo ove fosse deputato di stare, lollere per nome di pena ad catuno capitano o conostabile soldi cento , et catuno pedone soldi quaranta di piccioli per catuna volta et soldi venti per catuna generatione d'arme ordinate devere ellino avere, le quali a loro non fossero trovate , et quante volte et più et meno et siccome piacerà ad decti officiali della conducta. Et se advenisse alcuno capitano over cono-stabile esser trovato in tre monstre over consignagioni facte 1' una dopo l'altra, quello et quelli rimuovere possano et siano tenuti et debbiano i decti officiali della conducta
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