Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere. ¦167
di Toscana, allocta in quel caso socto il capitano suo generale sodo il quale deputato fosse ad cavalcare. Questo dichiarato, che tale capitano non s'intenda conostabile suo, ma il capitano generale di tale cavalcata : et se il decto capitano generale di tale cavalcata non fosse presente per diece millia dinanti ad la potestà overo ad rectore del più presso luogo over terra ad luogo, o'fosse occiso, morto, o perduto, magagnato o preso cotale cavallo, la quale terra sia amica del Comune di Firenze, et che la decta prova fare si debbia almeno per due testimoni buoni di veduta; et neentemeno lo conostabile o capitano di quelli soldati per suo saramento over due altri soldati che non siano cavalcatori o della famillia di quelli soldati debbiano per juramento rendere testimonianza delle predecte cliose, neentemeno di credenza : e che nessuna menda si possa domandare, o debbiasi fare prova d'alcuno cavallo occiso, morto, perduto over magagnato over tolto, lo qual si dicesse esser stato occiso o morto o perduto »o magagnato o tolto per due mesi over oltra anti lo tempo che la prova si facesse de cotale cavallo o morto o preso ; fedito, magagnato over tolto; li quali testimoni si possano riprovare, et possano esser puniti per la podestà et per lo capitano et per lo Executore delli ordinamenti della justitia del popolo et del comune predecto, et per lo capitano della guardia della città di Firenze, di falsa et calu-mpniosa testimonianza, per accusa et inquisitone et per officio et per qualunqua altro modo, infra l'anno dal die che si pubblicherà ; et che il testimone si examinèrà sic-chome avesse renduta testimonianza in delle corti de'decti rectori, over dinanti ad alcuno de' decti rectori o loro judici.
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Toscana Comune Firenze Executore Firenze
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