Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ordinamenti intorno alla condotta.
XV.
Delle pene tollere alti notari delli decti officiali et ad consegnatori li quali si manderanno.
Item, li decti officiali della condocta possano, siano tenuti et debbiano celatamente et palesemente inquirere contra notari et scrittori del loro officio, et contra quelli li quali si mandasseno over andasseno ad rassegnare et ricercare li soldati, o castellani, over pedoni li quali avere dovesseno li castellani ad servigi del Comune di Firenze, se alcuni mandati saranno ad fare quelle consignationi ; overo contra loro notari, se domandasseno over riceves-seno olirā over altramente che ricevere debbiano dal Comune di Firenze per nome di loro salaro over provisione : et se alcuno troveranno contrafare, raportare et referire lo debbiano ad messer lo executore delli ordinamenti della justitia ; et neetemeno messer lo executore debbia inquirere contra di loro se alcuna chosa domandassono o rice-vesseno altramente, over oltre che decto sia di sopra : et quelli che contrafacessono, possano essere denuntiati, accusati et notificati celatamente et palesemente, senza pagliare gabella per le predecte cose fare ad messer la podestā, capitano, et esecutore delli ordinamenti della justitia ; et quelli lo quale colpevole fosse trovato in delle predecte chose, debba essere punito et condempnato in libre ducento di piccioli per ciascuno di loro et catuna volta sicchome baractiere, et ad restituzione di quello che ricevuto avesse indebitamente, et in perpetuo non possa bavere officio nč honore dal Comune predecto. Et i prede-cti messer podestā, capitano, executore delli ordinamenti della justitia, et ciascuno di loro, et di catuno di loro ju-dici presenti et che saranno per li tempi, possano delle
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