Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
      per quelli messi et spie non passino libre quindeci di piccioli per mese. Li quali messi mutare et rimuovere si possano durante il tempo della loro electione, et da quello officio essere cassi quando ad decti officiali, della condocta piacesse ; et abbiano divieto li decti messi in dello officio predeclo per uno anno dal die che finisce 1' officio suo ; et li predecti messi o alcuno di loro, oltra aver altramente che li decti salari, nulla chosa possano domandare, avere, over ricevere per loro o per altrui, directe o per indirecto, publicamente o celatamente, dal decto Comune, over d' alcuno soldato, over altra persona, per cagione del decto officio, ad pena di libre cento di piccioli ad catuno de' decti messi che contra ciò facesseno, et per catuna volta, et ad restitutione di quello che ricevuto ae o aves-seno contra questo che decto è. Et di queste chose siano condempnati li colpevoli per messer lo executore in della decla quantità per catuna volta, et sicchome baractiere ; et non possano poi in perpetuo dal Comune predecto avere officio nè honore : et catuno loro possa delle predecte chose accusare et denuntiare celatamente et in palese senza pagare gabella.
      XVII.
      Che li officiali della Conducta possano avere mariscalchi.
      Item, che li decti officiali della conducta possano et allor sia licito, quante volte vorranno et a loro piacerà et ad loro parrà che si convegna, avere et tenere mariscalchi uno over più , buoni leali et sufficenti et experti in dell'arte de'marisalchi, ad qualunque consignagioni et monstre le quali li decti officiali della condocta faranno et fare faranno di qualunque cavalli, palafreni, o ronzini et muli, per loro consignare et scrivere fare ad soldi et ad servigi del


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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