Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle milìzie stllanleue.
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Connine di Firenze. Ad quali mariscalclii, et ad catuno di loro, et per quante volte, chonie decto ene, avere alle decte consignagioni et monstre fare et far fare ; et etiam ad quelli mariscalchi li quali colli ufficiali della condocta seranno alle decte consignagioni facte di cavalli, palafreni et ronzini, da die primo del mese di giugno proximo passato in qua facte, di loro salario una volta et più, et quando et quante volte li decti officiali vorranno, provedere possano et pagare fare in fine in quantità di soldi diece per catuno mariscalco per die over meno, avuta consideratione alla consignagione et rnonstra la quale avos-seno facta quel die il quale cotale mariscalco serae alla decta consignagione, secondo la discrelione de decti officiali della pecunia del decto Comune deputata et la quale si deputasse alla capsa della conducta. Li quali mariscalchi nulla chosa oltre possano over presummano, domandando, o per altro modo, ricevere o avere, per sè o per altra persona, in palese o privato, directo o per indirecto, dal Comune di Firenze, overo d'alcuno soldato, over alcuna altra singulare persona, per la decta cagione; over con alcuni o alcuno o ad alcuni soldati li quali consigliare o rassignare avesseno, non possano mangiare o cose da mangiare ricevere da loro overo alcuni di loro. Et se alcuno contra facesse o fare presumesse, possa et debbia essere punito et con-dempnato per messer lo executore delli ordinamenti della justitia del Comune di Firenze in libre ducento di fiorini piccioli, in delle quali siccome baractiere sia condeinpnato per lo decto messer lo executore, et per catuna volta, et ad restitutione di tutto ciò che indebitamente avesse ricevuto; et in perpetuo non possa avere officio nè honore alcuno dal decto Comune di Firenze.
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