Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ordinamenti intorno alla condotta.
XVIII.
I)e non consegnare nullo cavallo al soldo del Comune, se non è proprio di colui o di quella persona che consengna.
Item, che gli officiali predecti siano tenuti et debbiano non ricevere nè scrivere fare over lasciare da alcuno over per alcuno lo quale fosse ad soldi overo ad servigi del decto Comune, alcuno cavallo, palafreno, ronzino over mulo d'alcuno cittadino o distrectuale fiorentino\ overo d'alcuna altra qualunque persona, se lo decto cavallo, palafreno, ronzino o mulo non fosse proprio di colui che fosse ad decti soldi o servigi del comune predecto ; et di questi cavalli, palafreni, et ronthini, et muli ricevano juramento da conostabili, cavalcatori ed equitatori, li quali quelli rappresenteranno, per consegnare quelli che siano loro proprj, et non d'alcuna altra persona. Et se cotale cono-stabile over conostabile, o capitano o cavalieri di quelli lo vero celasseno, e '1 contrario per li decti officiali si trovasse, tollasi al conostabile overo al capitano libre cento di piccioli per catuno cavallo d'arme, et libre venticinque di piccioli per catuno palafreno, overo altro cavallo, et cavalcatore libre cinquanta per cavallo ; et libre diece di piccioli per catuno ronzino over mulo, chosi al conostabile cliome al cavalcatore. Et quali cavalli, palafreni, ronthini et muli siano cassi per li decti officiali da'predecti soldi; et etiam a quelli che rappresentasse per consegnare, over che consegnasse cavallo palafreno o mulo che non sia suo, si tolla et perda il soldo Io quale ricevere et aver dovesse dal decto Comune. Et lo cittadino over districtuale di Firenze, over altro di cui fosse cotale cavallo, palafreno, ronzino , o mulo che fosse consignato contro le predecte chose, sia condempnato per lo executore delli ordinamenti della
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