Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere. ¦167
justizia in libre cento di piccioli, et perda lo cavallo, palafreno, ronzino, o mulo, li quali in quello cazo pervenire debbiano al decto Comune. Et le predecte cose siano notificate per li decti officiali al tempo che si faranno le decte consignazioni, et juramerito si faccia per li capitani et loro cavalieri, sicchome di sopra si contene, et catuno possa celatamente o in palese, sicchome vorrà, denuntiare quelli che contrafacesseno : li quali contraffacienti per lo execu-tore delli ordinamenti della justizia siano puniti in quella pena et pene che decte sono di sopra ; et quello il quale denuntierae, debbia avere la metade della comdempnagionc la quale quinde seguitrae.
XIX.
Che li officiali della Conditela possano provedere ad ragionieri della camera del Comune che servisseno ad conductieri.
Item, che li predecti officiali della conducta possano et a loro sia licito di provedere et stantiare delle paghe, et sopra le paghe fare et far fare per li camarlinghi della camera del decto Comune, di qualunque pecunia del decto Comune etiam deputata e che si deputasse per le paglie et pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, et per altre cagioni dichiarite in della decta deputagione ad quelli, et ad quelli ragionieri li quali al presente sono over che stesseno colli camarlinghi della camera del Comune di Firenze, o che per inanti dimoreranno o serveranno o servire si dicesseno al Comune di Firenze in dell'officio et appresso l'officio de'decti officiali della conducta, in quella quantità o quantitadi le quali et come ad loro parrae et quante volte, acciò che la quantità della quale provedesseno per quelli ragionieri non pazi, o sia oltre fiorino uno per mese, per remuneragione di loro fatigha la quale facesseno intorno al decto officio della conducta, senza alcuno ritenimento di
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