Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
gabella o dirictura, oltre li salari a loro devuti per cagione dell'officio delli ragionieri della camera, et quelli s'intendano essere ragionieri della Camera et de'camarlinghi, et avere servito et servire al Comune predecto intorno all'ufficio della conducta, et per quelli tempi et termini per li quali i decti officiali provederanno che ad loro si paghi per li decti camarlinghi.
XX.
Come li castellani et guardiani delle castella, cassavi et forteze del Comune di Firenze, debbiano consegnare li loro pedoni.
Item, che tutti i singoli castellani et guardiani delle castella, cassari, rócche, luoghi et fortesse del Comune di Firenze, overo le quali si tenghono et guardano, overo che si terranno et guarderanno per lo decto Comune, siano tenuti et debbiano, anzi che il loro officio della castellanaria over della guardia si incominci, comparire dinanzi a decti officiali della condocta, colli pedoni li quali seco menare et avere deverranno alla guardia delle castella, de cassari, ròcche, terre, luoghi et forteze predecte et che li notari dei decti officiali, in conspecto de'decti officiali, scrivere debbiano quelli pedoni per nomiprenomi et popoli over luoghi onde fosseno, acciò che cotali castellani o guardiani nullo assengnino, over scriver facciano, over essi officiali ricevano, lo quale sia della terra over luogho de'quali electi fosseno castellani over guardiani, over che habitagione avesseno in tale terra, luogho, over presso quella terra o luogho per diece millia. Et se i decti castellani et guardiani contra le decte chose facesseno et quelle non observasseno, sianno condenpnati per lo executore delli ordinamenti della justizia, per catuno pedone et per catuna volta, in libre venticinque di piccioli.
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