Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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XXLDel modo di cassare et tollere, avere et subrogare soldati per lo Comune, chosì cavalieri come pedoni.
Item, che li decti officiali della condocta possano et a loro sia licito tucti et singuli soldali del Comune di Firenze, chosì cavalieri come pedoni, chosì quelli che sono conducti pèr li lor predecessori, come quelli che si conduceranno per li officiali della condocta che fieno per li tempi, cassare et rimuovere generalmente et particulare et singularmente da'soldi et da'servigi del Comune di Firenze, et in luogo di loro, se ad loro piacerà, ponere quelli cavalieri et pedoni et subrogare ; et etiam cavalcatori, pedoni, cavalli, palafreni, ronzini et muli mutare et mutare fare, sempre melliorando cavalli, palafreni che mutasseno, dei quali et sicchome a decti officiali della condocta piacesse. Questo dichiarato, che catuno capitano over conostabile, per catuno cavalcatore il quale mutato fosse, sia tenuto di pagare al camarlingo della camera dell'arme del palagio del popolo di Firenze, over altri per lo decto camarlingo, soldi venti di piccioli ; per catuno cavallo lo quale si mutasse, paghi fiorino uno; et per catuno palafreno, ronzino o mulo soldi trenta di piccioli : et catuno capitano over conostabile di pedoni, per catuno pedone lo quale mutato fosse soldi diece. Li quali pagamenti si facciano al camarlingo sopradecto. Questo salvo et dichiarato, che le pre-decte cassagioni et subrogagioni di cavalieri et di pedoni si facciano, et fare si possano et debbiano di consentimento et volontà de'signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia che per li tempi seranno, over maggior parte di loro. Possano neentemeno senza consentimento et volontà de' decti Priori et Gonfalonieri fare le decte mu-
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